Regione Lombardia: servizi educativi e scuole dell’infanzia, si parte il 7 settembre

raccomandazione: la rilevazione della temperatura nei confronti del personale, genitori o accompagnatori e dei bambini prima dell’accesso alla sede

Regione Lombardia: servizi educativi e scuole dell’infanzia, si parte il 7 settembre

Il Presidente di Regione Lombardia ha firmato l’Ordinanza n. 596 del 13 agosto che dispone le indicazioni per servizi educativi e scuole dell’infanzia fissando la data di avvio delle lezioni per le scuole dell’infanzia al 7 settembre 2020 e al 14 settembre per tutti gli ordini e gradi e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

Si raccomanda fortemente – per servizi educativi per la prima infanzia (fascia 0-3 anni) e per le scuole dell’infanzia (fascia 3-6 anni) - la rilevazione della temperatura nei confronti del personale, genitori o accompagnatori e dei bambini prima dell’accesso alla sede. In caso di temperatura superiore ai 37.5°C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso e quest’ultimo sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio. Per gli operatori vale quanto previsto dal par. 1.3 dell’Ordinanza 590 del 31 luglio: “Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro”.

In caso di sintomi riconducibili a infezione COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) da parte del personale o dei minori durante l’orario scolastico sarà messo in atto un momentaneo isolamento informando la famiglia, se minore, con invito a rientrare presso il proprio domicilio e a contattare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta. La scuola o il gestore del servizio educativo e la famiglia interessata riceveranno indicazioni dall’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente. In caso di positività a COVID-19 l’adulto o il minore non potranno rientrare a scuola fino ad avvenuta e piena guarigione certificata.

La nuova Ordinanza 596 prevede inoltre modifiche alle schede dell’Ordinanza n. 590 del 31 luglio in materia di “Ristorazione”, “Attività Ricettive”, “Servizi alla Persona”, “Palestre”, “Strutture termali e centri benessere” e “Musei, archivi e biblioteche”.

Rimangono valide le indicazioni introdotte dall’Ordinanza n. 594 del 6 agosto sulla ripartenza dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) e le disposizioni introdotte dall’Ordinanza n. 590 del 31 luglio, in particolare per il trasporto pubblico regionale e locale di linea e non di linea e per la partecipazione alle cerimonie religiose svolte nei luoghi chiusi.

Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è confermato l’obbligo di indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca.

Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall’art. 1 comma 1 del DPCM del 7 agosto 2020).

Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina alla fine dell’attività stessa e di mantenere le corrette distanze interpersonali.

Resta valido quanto previsto dall’Ordinanza 579 del 10 luglio rispetto alla ripresa degli sport di contatto, di squadra e individuali.

Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento e la raccomandazione di utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il questionario “CercaCovid”.

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

L’Ordinanza n.596 aggiorna le seguenti schede delle ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’:

  • Ristorazione
  • Attività ricettive
  • Servizi alla persona
  • Palestre
  • Strutture termali e centri benessere
  • Musei, archivi e biblioteche


Tutte le attività riportate qui in elenco sono soggette al rispetto delle misure indicate nelle schede corrispondenti:

  • Ristorazione
  • Stabilimenti balneari e spiagge
  • Attività ricettive e locazioni brevi
  • Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
  • Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
  • Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
  • Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
  • Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
  • Uffici aperti al pubblico
  • Piscine
  • Palestre
  • Manutenzione del verde
  • Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
  • Attività fisica all’aperto
  • Noleggio veicoli e altre attrezzature
  • Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
  • Aree giochi per bambini
  • Circoli culturali e ricreativi
  • Formazione professionale
  • Spettacoli
  • Parchi tematici, faunistici e di divertimento
  • Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
  • Professioni della montagna
  • Guide turistiche
  • Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
  • Strutture termali e centri benessere
  • Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
  • Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010
  • Discoteche e sale da ballo.


Per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020.

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda al sito internet dedicato http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata