Provvedimento a favore dei coniugi separati o divorziati in condizione di disagio abitativo

Provvedimento  a favore dei coniugi separati o divorziati in  condizione di disagio abitativo

E' stato pubblicato sul Bollettino

Ufficiale Regionale (BURL, 13 marzo serie Ordinaria) l'Avviso

pubblico a favore dei coniugi separati o divorziati in

condizione di disagio abitativo e per la promozione di azioni di

mediazione familiare così come stabilito dal provvedimento della

Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Politiche per

la famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, Silvia Piani, al

termine del 2019. 

I CONTRIBUTI - "Il numero delle richieste e il bisogno che

abbiamo intercettato  - ha spiegato l'assessore Piani - ci hanno

indotti a rinnovare ulteriormente il finanziamento a questa

iniziativa, cui teniamo particolarmente attraverso uno

stanziamento di 500.000 euro destinati ad incrementare la

dotazione finanziaria per il sostegno affitti da assegnare alle

ATS proporzionalmente alla popolazione residente e di 1,3

milioni di euro per promuovere interventi di mediazione

familiare, sempre assegnati alle ATS in base alla popolazione

residente".

"In particolare la misura - ha continuato Piani - è stata

implementata sotto l'aspetto del sostegno agli interventi di

mediazione familiare attivabili mediante progetti

individualizzati, su richiesta alle Ats. Lo strumento

rappresenta un processo collaborativo di risoluzione del

conflitto con il quale le coppie con figli possono essere

supportate e assistite da un soggetto terzo imparziale, utile a

trovare una soluzione accettabile per entrambi i coniugi

relativa ai problemi di riorganizzazione dopo la separazione".

I BENEFICIARI DELLA MISURA - Possono usufruire del contributo i

genitori separati o divorziati:

- con figli nati o adottati nel corso del matrimonio;

- intestatari diretti (o co-intestatari con familiari) di

contratto di locazione regolarmente registrato; o che si trovano

a vivere ospitati presso strutture di accoglienza perché in

condizione di grave marginalità sociale;

- residenti in Lombardia da cinque anni;

- che hanno un Isee in corso di validità inferiore o uguale a

30.000 euro;

- che non risultano beneficiari di contributi regionali per il

recupero della morosità incolpevole e/o non risultano

assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di

proprietà di Aler o dei Comuni, salvo il caso in cui il canone è

corrisposto a prezzo di mercato e non calmierato o concordato; 

- che non sono stati condannati con sentenza passata in

giudicato per reati contro la persona.

Il destinatario della misura può beneficiare di un contributo

per la durata di un anno dall'approvazione della domanda, fino

al 40% della spesa sostenuta e fino ad un massimo di 2500 euro

nel caso di canone calmierato e di 3500 per l'emergenza

abitativa nel caso di canone a prezzo di mercato.

In caso di genitore in stato di grave marginalità, oltre al

contributo al canone di locazione della durata di anni due

(invece di uno), può essere riconosciuto, a seguito della

definizione di un progetto personalizzato, anche un contributo

aggiuntivo fino ad un massimo di 1000 euro all'anno.

Per quanto riguarda gli interventi di mediazione, invece, i

contributi possono arrivare ad un massimo di 300 euro a

persona/coppia.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA - I richiedenti devono presentare

la domanda sulla piattaforma informatica Bandi Online

(www.bandi.servizirl.it). Le domande vengono poi assegnate alle

Ats in base alla residenza anagrafica del richiedente per la

verifica dei requisiti