Principali Misure del Decreto-Legge Covid Ter del 16 marzo 2020

Principali Misure del Decreto-Legge Covid Ter del 16 marzo 2020

Decreto-LeggeCovid Ter del 16 marzo 2020, REQUISIZIONE di beni Imobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare lapredetta emergenza sanitaria.

È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale  con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020

I versamenti sospesi sono effettuati, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino aun massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del60 per cento dell’ammontare del canone dilocazione, relativo al mese di marzo 2020, diimmobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Giustizia. Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure giàSono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure già adottate di rinvio delle udienze civili, penali eamministrative, con le relative sospensioni deitermini già adottate precedentemente fino al 22marzo 2020.

Carceri.Si assicura il pienoil pienoripristino della funzionalità degli istitutipenitenziari danneggiati

NUOVO TRATTAMENTONUOVO TRATTAMENTOCASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO. È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario insostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:- Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazionesalariale straordinario;- Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà

INDENNITÀ PROFESSIONISTI, COCOCO,INDENNITÀ PROFESSIONISTI, COCOCO,LAV. AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO. Rconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro.

• Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, peri quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la prioritànell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorativein modalità di lavoro agile;• I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ailavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una personacon disabilità ospitata in un centri riabilittivi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agilenon può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con lecaratteristiche dell’impresa.• il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazionelavorativa nelle pubbliche amministrazioni;

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito. Il numero di giorni di permesso mensile retribuitocoperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, èincrementato di ulteriori complessive dodici giornateper ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI, 100 euro (reddito complessivo di importo nonreddito complessivo di importo nonsuperiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese dimarzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito,pari a 100 euro da rapportare al numero di giornidi lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predettomese).

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORECONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTOREPUBBLICO, NONCHÉ DEL SETTORE SANITARIO PRIVATO ACCREDITATO

SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORISORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORIDEL SETTORE PRIVATO

PROROGA TERMINI DECADENZIALI DIPROROGA TERMINI DECADENZIALI DIPREVIDENZA E ASSSISTENZA

REQUISIZIONI.Fino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà autorizzare laFino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà autorizzare lar equisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico oprivato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni Imobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare lapredetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornituradelle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie oospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché perimplementare il numero di posti letto specializzati nei reparti diricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme.

Leggete tutto il testo, abbiamo pubblicato alcuni punti particolari