Malattia, le news. Rientro al lavoro dopo lunga malattia: la nuova legge cambia tutto? Scopri cosa dice la Cassazione.
La riforma del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) introdotta dalla Legge 203/2024 ha portato novità significative, tra cui la possibilità per i lavoratori di rientrare al lavoro dopo una lunga malattia senza necessariamente sottoporsi alla visita medica.
Malattia, quali sono le implicazioni pratiche di questa modifica?
E cosa ne pensa la Cassazione? In questo articolo approfondiremo l’argomento alla luce delle ultime novità legislative e giurisprudenziali.
La nuova normativa: cosa cambia per i lavoratori?
Con l’entrata in vigore della Legge 203/2024, l’articolo 41, comma 1, lettera e-ter del D.Lgs. 81/2008 ha subito una modifica che ha suscitato non poche discussioni.
In particolare, è stata introdotta la possibilità per il medico competente di decidere se effettuare o meno la visita medica preventiva alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per malattia superiore ai 60 giorni.
Questa novità ha aperto nuovi scenari, ma ha anche sollevato dubbi e perplessità.
La posizione della Cassazione: un chiarimento fondamental.
Di fronte a questa nuova normativa, la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi.
Con la sentenza n. 29756 del 12/10/2022, la Corte ha chiarito che, una volta cessato lo stato di malattia, il lavoratore ha il dovere di presentarsi al lavoro. L’obbligo di visita medica a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, scatta solo in presenza di specifiche condizioni e non è automatico.
Visita medica dopo 60 giorni di assenza: quando è obbligatoria?
Nonostante la nuova normativa, la visita medica dopo 60 giorni di assenza rimane obbligatoria in alcuni casi, ad esempio:
* Mansioni a rischio: Per i lavoratori addetti a mansioni che comportano un rischio per la salute, la visita medica è sempre necessaria per verificare l’idoneità alla mansione.
* Richiesta del lavoratore: Il lavoratore può sempre richiedere di sottoporsi alla visita medica, anche se non è obbligatoria.
Conclusioni.
La riforma del 2024 ha introdotto una maggiore flessibilità nella gestione del rientro al lavoro dopo una lunga malattia. Tuttavia, è fondamentale che i lavoratori siano consapevoli dei propri diritti e doveri e che si rivolgano al medico competente per chiarire ogni dubbio.
Rientro al lavoro dopo lunga malattia: la nuova legge cambia tutto? Scopri cosa dice la Cassazione
Introduzione
La riforma del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) introdotta dalla Legge 203/2024 ha portato novità significative, tra cui la possibilità per i lavoratori di rientrare al lavoro dopo una lunga malattia senza necessariamente sottoporsi alla visita medica. Ma quali sono le implicazioni pratiche di questa modifica? E cosa ne pensa la Cassazione? In questo articolo approfondiremo l’argomento alla luce delle ultime novità legislative e giurisprudenziali.
La nuova normativa: cosa cambia per i lavoratori?
Con l’entrata in vigore della Legge 203/2024, l’articolo 41, comma 1, lettera e-ter del D.Lgs. 81/2008 ha subito una modifica che ha suscitato non poche discussioni. In particolare, è stata introdotta la possibilità per il medico competente di decidere se effettuare o meno la visita medica preventiva alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per malattia superiore ai 60 giorni. Questa novità ha aperto nuovi scenari, ma ha anche sollevato dubbi e perplessità.
La posizione della Cassazione: un chiarimento fondamentale
Di fronte a questa nuova normativa, la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi. Con la sentenza n. 29756 del 12/10/2022, la Corte ha chiarito che, una volta cessato lo stato di malattia, il lavoratore ha il dovere di presentarsi al lavoro. L’obbligo di visita medica a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, scatta solo in presenza di specifiche condizioni e non è automatico.
Visita medica dopo 60 giorni di assenza: quando è obbligatoria?
Nonostante la nuova normativa, la visita medica dopo 60 giorni di assenza rimane obbligatoria in alcuni casi, ad esempio:
* Mansioni a rischio: Per i lavoratori addetti a mansioni che comportano un rischio per la salute, la visita medica è sempre necessaria per verificare l’idoneità alla mansione.
* Richiesta del lavoratore: Il lavoratore può sempre richiedere di sottoporsi alla visita medica, anche se non è obbligatoria.
Conclusioni
La riforma del 2024 ha introdotto una maggiore flessibilità nella gestione del rientro al lavoro dopo una lunga malattia. Tuttavia, è fondamentale che i lavoratori siano consapevoli dei propri diritti e doveri e che si rivolgano al medico competente per chiarire ogni dubbio.