COVID-19,ordinanza su parchi, aree gioco e giardini pubblici

COVID-19,ordinanza su parchi, aree gioco e giardini pubblici

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottàte, sull’intero territorio nazionale le seguenti misure.

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Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottàte, sull’interoterritorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgereindividualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nelrispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno dellestazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, conesclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asportoda consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti,con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno unmetro;d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono oseguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,comprese le seconde case utilizzate per vacanza.