Gallarate, le forze dell’ordine hanno sottoposto a fermo un uomo di 35 anni di origine gambiana, questo è quanto scrivevamo su un brutto episodio di cronaca di Gallarate che ha sconvolto i residenti.
L’uomo è gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate dopo l’episodio a Gallarate.
L’arresto a Gallarate è arrivato al termine di indagini serrate, scattate immediatamente dopo la segnalazione di un crimine brutale.
Gallarate, tutto è iniziato grazie alla chiamata al 112 NUE effettuata da un passante.
Il codice penale italiano affronta la violenza sessuale principalmente attraverso l’articolo 609-bis e i successivi. Queste norme tutelano la libertà sessuale come parte fondamentale della libertà personale, punendo qualsiasi atto sessuale compiuto senza un valido consenso.
Di seguito ti spiego i punti essenziali previsti dalla legge, includendo le pene e le aggravanti.
La condotta sanzionata
L’articolo 609-bis punisce chi costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali. La legge individua due modalità principali attraverso cui si configura il reato:
* Violenza per costrizione: quando il colpevole usa violenza fisica, minacce o abusa della propria autorità per forzare la vittima.
* Violenza per induzione: quando il colpevole approfitta di condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima (anche momentanee), oppure la inganna sostituendosi a un’altra persona.
È importante notare che la definizione di “atto sessuale” è molto ampia per la giurisprudenza: include non solo il rapporto completo, ma qualsiasi toccamento o atto che coinvolga le zone erogene e che sia idoneo a invadere la sfera sessuale della persona contro la sua volontà.
Le pene previste
La pena base per la violenza sessuale è la reclusione da 6 a 12 anni.
Questa sanzione è stata inasprita nel 2019 con la legge nota come “Codice Rosso”, che ha aumentato il minimo della pena (prima era di 5 anni) per garantire una risposta punitiva più severa.
Esiste tuttavia un’attenuante speciale per i casi di minore gravità, che consente al giudice di ridurre la pena in misura non eccedente i due terzi. Questa valutazione viene fatta caso per caso, analizzando se la compressione della libertà della vittima è stata “minima” (ad esempio in casi di toccamenti fugaci senza violenza fisica brutale).
Le circostanze aggravanti
L’articolo 609-ter prevede aumenti di pena significativi se il fatto avviene in contesti che rendono la vittima più vulnerabile o l’azione più pericolosa. La pena è aumentata se il reato è commesso:
* Nei confronti di una persona minore di 14 anni.
* Con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti (usate per ridurre la capacità di difesa della vittima).
* Da persona travisata o che finge di essere un pubblico ufficiale.
* Su una persona che è già sottoposta a limitazioni della libertà personale.
* Nei confronti di una persona minore di 18 anni, se il colpevole è un genitore, un tutore o un convivente.
Violenza sessuale di gruppo
Il codice prevede un reato autonomo e più grave, disciplinato dall’articolo 609-octies, quando la violenza è commessa da più persone riunite.
In questo caso, la pena prevista è la reclusione da 8 a 14 anni. Partecipa al reato non solo chi compie materialmente l’atto, ma anche chi è presente e rafforza l’intento del gruppo o agevola l’abuso.
La querela e la procedibilità
La procedura penale per questo reato ha regole specifiche pensate per tutelare la vittima:
* Tempo per denunciare: la vittima ha 6 mesi di tempo per sporgere querela (il doppio rispetto ai 3 mesi ordinari).
* Irrevocabilità: una volta presentata, la querela è quasi sempre irrevocabile. Questo serve a impedire che la vittima ritiri la denuncia a causa di minacce o pressioni da parte dell’aggressore.
* Procedibilità d’ufficio: in casi gravi (ad esempio se la vittima è minorenne, se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o se c’è violenza di gruppo) lo Stato procede automaticamente, anche senza la querela della vittima.
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