Banca perdente. Tasso leasing non valido: banca costretta a restituire gli interessi al cliente
Una recente sentenza chiarisce un aspetto centrale nei contratti di leasing: tasso leasing non valido se nel contratto è indicato solo il tan, ossia il tasso annuo netto. il tribunale di Roma ha stabilito che senza tir o criteri chiari per calcolarlo, il tasso è nullo, la banca perde;
la decisione arriva dall’ottava sezione civile, che ha accolto la richiesta di una società di leasing. il motivo? il tasso leasing non valido era fondato su una clausola incompleta. mancava il tir, il tasso interno di rendimento, che esprime il costo effettivo dell’operazione.
in assenza di questa informazione, tasso leasing non valido comporta la nullità della pattuizione sugli interessi. la banca ha dovuto restituire alla società quasi 870 mila euro versati in eccesso nel tempo.
il tan non basta: ecco perché
il tan rappresenta il tasso annuo netto. nei contratti di leasing, viene usato come base per calcolare le rate. tuttavia, se i pagamenti sono mensili (come accade spesso), il tan non riflette il costo reale dell’operazione. infatti, non considera elementi fondamentali come la frequenza delle rate e gli oneri accessori.
serve invece il tir, che calcola il costo reale per il cliente su base effettiva. per questo motivo la banca d’italia impone che nei contratti di leasing si indichi il tir o almeno i criteri per calcolarlo con precisione.
la sentenza del 23 giugno 2025
secondo il giudice, l’indicazione del solo tan non consente di determinare con certezza il tasso effettivo. questo viola l’articolo 117 del testo unico bancario (tub), che richiede chiarezza e trasparenza nei tassi d’interesse.
il tribunale ha quindi accolto la domanda della srl e ha applicato i tassi sostitutivi previsti dall’articolo 117, comma 7, del tub. la clausola è stata ritenuta nulla per indeterminatezza del tasso applicato.
la violazione della trasparenza bancaria
il principio alla base della decisione è la trasparenza. le norme prevedono che il cliente debba conoscere in anticipo tutti i costi. il tir è l’unico indicatore che tiene conto della reale scadenza dei pagamenti e dei costi accessori.
quando manca l’indicazione del tir o dei criteri oggettivi per calcolarlo, il cliente si trova in una posizione di svantaggio. questa asimmetria informativa viola le regole di trasparenza e determina la nullità della clausola.
la posizione dello sportello dei diritti
giovanni d’agata, presidente dello sportello dei diritti, ha sottolineato come il caso evidenzi una delle anomalie più frequenti nei contratti bancari. la mancanza del tir nei leasing può portare ad applicazione di interessi superiori a quelli effettivamente dovuti, in alcuni casi anche oltre il tasso soglia dell’usura.
verificare il tasso d’interesse è fondamentale per tutelarsi da eventuali abusi. le anomalie nel leasing non sono rare e spesso restano nascoste.
criteri oggettivi o nullità
la sentenza afferma chiaramente che l’indicazione del tan non è sufficiente. se nel contratto non sono presenti i criteri per calcolare con esattezza il tir, la clausola sugli interessi è nulla.
questo vale anche quando esistono elementi come capitalizzazione degli interessi, indicizzazione o oneri accessori. il tan non li considera, mentre il tir li ingloba tutti, offrendo una rappresentazione veritiera del costo totale.
il valore legale del tir
il tir, o tasso interno di attualizzazione, è ormai lo strumento riconosciuto per valutare il vero costo economico di un finanziamento. viene usato anche nei mutui, nei prestiti personali e nelle cessioni del quinto.
la banca d’italia specifica che, per i contratti di leasing finanziario, va indicato il tir al posto del tasso d’interesse puro. ciò perché considera tutte le variabili che incidono sull’esborso finale del cliente.
le implicazioni per clienti e imprese
questa sentenza apre la strada a numerose richieste di rimborso. tutte le aziende e i clienti che hanno firmato contratti di leasing privi di tir possono far valere i propri diritti. è possibile chiedere la restituzione degli interessi pagati in eccesso.
la giurisprudenza si allinea così a un principio fondamentale: senza trasparenza, non può esserci obbligo per il cliente di versare interessi non determinati in modo chiaro e oggettivo.
tutela legale e prossime mosse
chi ha stipulato un leasing dovrebbe far analizzare il contratto da un consulente esperto in diritto bancario. in molti casi, i tassi applicati risultano non solo irregolari ma anche potenzialmente usurari.
una verifica può portare all’avvio di un’azione legale per richiedere il rimborso e l’applicazione dei tassi sostitutivi.
conclusioni: attenzione al tir nei contratti
la sentenza del 23 giugno 2025 del tribunale di roma segna un importante precedente. il tasso leasing non valido non può essere mascherato da indicazioni parziali come il tan. serve trasparenza, serve il tir.
le banche dovranno adeguarsi, e i clienti possono finalmente tutelare i propri diritti. chi ha firmato un leasing negli ultimi anni farebbe bene a controllare i propri contratti.
il futuro dei rapporti tra banche e clienti passa da chiarezza e legalità. e il tir, ormai, ne è l’elemento chiave.
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