La Polizia Locale ferma un uomo senza patente e con l’autovettura senza assicurazione, l’uomo ha ricevuto un’ammenda di 5.000 euro
24 Agosto 2022
Cislago (Va)
Senza patente e assicurazione a Cislago. Ieri mattina la Polizia Locale di Cislago ha fermato un uomo egiziano alla guida della propria autovettura.
L’uomo era senza patente e l’automobile non aveva l’assicurazione.
Il veicolo è stato così sottoposto a fermo e sequestro amministrativo.
All’uomo sono stati ritirati i documenti di guida e ha ricevuto un’ammenda di oltre 5.000 euro, che potrebbe diventare una violazione di carattere penale nel caso non vengano pagati.
Senza patente e alla guida di auto non assicurata, fermato a Cislago – Il Notiziario
Senza patente e assicurazione a Cislago. Fermo amministrativo
Il fermo amministrativo (atto definito dall’articolo 86 del D.P.R. n. 602 del 1973) è una sanzione accessoria prevista dal codice della strada (articoli 213, 214 Nuovo codice della strada) per determinate violazioni in aggiunta alla pena pecuniaria, e ha effetti sullo status giuridico del bene che risulta non più autorizzato alla circolazione.
In caso si venisse sorpresi a condurre un veicolo posto sotto fermo amministrativo si incorrerebbe in un’ammenda fino a 2.628,15 euro e alla confisca immediata del mezzo.
Senza patente e assicurazione a Cislago. Sequestro amministrativo
L’istituto giuridico del sequestro amministrativo è qualificato come provvedimento sanzionatorio di carattere cautelare, tendente a conseguire la custodia e la conservazione dei beni che siano stati strumento o risultato di un illecito amministrativo o che siano comunque pertinenti all’illecito stesso e come tali utili ai fini dell’accertamento della infrazione, in vista di un eventuale provvedimento definitivo di carattere ablativo (confisca).
Ammenda
L’ammenda è una pena pecuniaria. In alcuni ordinamenti (come Francia, Belgio e altri paesi francofoni) il termine designa la pena pecuniaria in generale.
In Italia, invece, designa la pena pecuniaria per le contravvenzioni, in contrapposizione alla multa prevista per i delitti.
L’art. 18, secondo comma, del Codice penale italiano annovera l’ammenda tra le pene per le contravvenzioni, mentre l’art. 26 precisa che consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 20 euro, né superiore a 10.000 euro (questi importi, originariamente espressi in lire, sono stati convertiti in euro e più volte aggiornati nel tempo, da ultimo con la legge 15 luglio 2009, n. 94).
Per talune contravvenzioni è prevista la sola pena dell’ammenda (in questo caso però il reato è stato depenalizzato dal D.Lgs. 15/01/2016, n.8 e la multa è stata sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5000 € a 50000 €, per altri l’ammenda si applica alternativamente o congiuntamente alla pena dell’arresto (in questo caso il reato non è depenalizzato).
Va poi tenuto presente che, secondo l’art. 53 della 24 novembre 1981, n. 689, l’arresto fino a tre mesi può essere sostituito dal giudice con l’ammenda, salvo sussistano le cause ostative di cui agli artt. 59 e 60 della stessa legge.